Padrino di Battesimo e testimone sono due figure diverse con due ruoli simili ma differenti: quali sono le caratteristiche di entrambi?
Molti tanto spesso confondono i ruoli e le figure che accompagnano la ricezione dei Sacramenti, in particolare del Battesimo. Sappiamo che c’è un padrino o una madrina o tutti e due. Ma esiste anche il testimone: che specifico ruolo gli compete?
Innanzitutto bisogna precisare che coloro che si presentano per rivestire il ruolo di padrino di Battesimo, ma anche di Cresima, devono avere determinati requisiti e ci sono delle esclusioni per specifiche cause. Il canone 872 del Codice di Diritto Canonico definisce queste condizioni con le seguenti parole: ” Chi riceve il battesimo deve, se possibile, avere un padrino. Il padrino deve accompagnare l’adulto nell’iniziazione cristiana , presentare il bambino e i suoi genitori al battesimo e aiutare il battezzato a condurre una vita cristiana conforme al sacramento ricevuto e ad adempiere fedelmente i doveri ad esso connessi“.
Padrino e testimone: qual è la differenza tra queste due figure nell’accompagnamento ai Sacramenti?
La presenza di un padrino, dunque, è consigliata, ma non strettamente necessaria per la ricezione del Battesimo. Il legislatore ecclesiastico lascia quindi agli interessati la libertà di scegliere il numero dei padrini come la possibilità che non ve ne sia nemmeno uno.
Secondo il canone 874 del Codice di Diritto Canonico il padrino e la madrina devono avere i seguenti requisiti e condizioni. Devono essere nominati dal battezzando, o dai suoi genitori, o da chi ne fa le veci, o in sua assenza, dal parroco o dal ministro del battesimo, ed è essenziale che siano in possesso dei requisiti richiesti e dell’intenzione di svolgere tale ruolo. In particolare devono esserci queste caratteristiche:
- Aver compiuto sedici anni di età , a meno che il vescovo diocesano non abbia stabilito un’età diversa o il parroco o il ministro non ritenga che una giusta causa consigli di ammettere un’eccezione;
- Essere cattolico , cresimato e aver ricevuto il sacramento della Santa Eucarestia e condurre una vita conforme alla fede e corrispondente alla funzione che deve svolgere;
- Essere libero da ogni pena canonica , legalmente imposta o dichiarata;
- Non essere il padre o la madre della persona che viene battezzata.

Esiste anche la figura del testimone del Battesimo. Il testimone può essere nominato “solo insieme a un padrino cattolico “. I testimoni, oltre al padrino cattolico, possono essere solo persone “appartenenti a una comunità ecclesiale non cattolica “. Ciò include i battezzati non cattolici, ad esempio protestanti, anglicani e vetero-cattolici.Una clausola a parte riguarda i cattolici ortodossi, in quanto possono fungere da padrini, ma solo insieme a un padrino cattolico.
Altri dettagli poco conosciuti
Ci sono altri piccoli dettagli che vanno ad aggiungersi a queste norme ecclesiastiche. Il canone 875 del Codice di Diritto Canonico definisce che: “Se non c’è il padrino, chi amministra il battesimo deve assicurarsi che ci sia almeno un testimone che possa confermare il conferimento del battesimo . Va sottolineato che questo testimone del battesimo appare come funzione solo quando non c’è il padrino.
Ma, riepilogando, se un padrino è presente al battesimo, non è possibile aggiungere un testimone che non sia cattolico credente o abbia impedimenti canonici. Inoltre, bisogna sapere che un testimone del battesimo, se presente a causa dell’assenza dei padrini durante la liturgia, partecipa al battesimo solo passivamente . Non prende parte al dialogo liturgico, non indossa una veste bianca e non accende la candela del cero pasquale.
Se sono presenti un padrino e un testimone battezzato non cattolico, entrambi vengono inseriti nel registro, indicando la religione non cattolica del testimone. In assenza di padrini, vengono inseriti i dati del testimone , indicandone la funzione .