Con il motu proprio Mutua Concordia del 29 agosto 2026, il Papa introduce una procedura per rimuovere un patriarca orientale per causa grave.
Papa Leone XIV ha firmato il motu proprio Mutua Concordia, pubblicato il 29 agosto 2026, che introduce per la prima volta una procedura specifica per la rimozione dei patriarchi orientali dall’ufficio in caso di causa grave. Il provvedimento modifica i canoni 106 e 126 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e riguarda le Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori di rito orientale. Il testo nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo dei Sinodi dei Vescovi, soprattutto nei casi in cui si verifichi una rottura grave della comunione ecclesiale tra il patriarca e i vescovi della propria Chiesa. Fino a questo intervento non esisteva una disposizione specifica che regolasse simili situazioni, come riconosce lo stesso testo pontificio.
Il principio della mutua concordia tra patriarca e Sinodo
Nel motu proprio, Papa Leone XIV richiama anzitutto il principio della mutua concordia tra il patriarca, definito Pater et Caput della propria Chiesa sui iuris, e i vescovi che compongono il Sinodo. Questa concordia, si legge nel documento, è l’anima della comunione della gerarchia ecclesiastica orientale. Il Sinodo dei Vescovi è il luogo da cui nasce l’elezione del patriarca e richiama, per sua natura, una vocazione alla collegialità nel ministero primaziale. Il Papa sottolinea che, nelle Chiese orientali cattoliche, appare opportuno riconoscere e ampliare le facoltà dei Sinodi, anche alla luce dei rapporti con le Chiese ortodosse.
Il patriarca non è separabile dal Sinodo
Secondo il motu proprio, nelle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori la sinodalità deve essere costantemente ricercata e alimentata in un contesto di responsabilità comune, che non si esaurisce nel momento dell’elezione del patriarca ma prosegue nella gestione ordinaria della Chiesa. Papa Leone XIV chiarisce così un punto decisivo: il patriarca resta il primo nella propria Chiesa, ma non può essere considerato separatamente dal Sinodo. Il testo lo definisce costitutivamente Primo e non semplice presidente dell’assemblea dei vescovi, restando comunque inserito nella comunione episcopale.

La procedura di rimozione per causa grave
In caso di rottura irreparabile della comunione, il rimedio deve passare attraverso l’assemblea sinodale della Chiesa patriarcale, fatto salvo il ricorso al Romano Pontefice. Il Sinodo dei Vescovi può quindi chiamare il patriarca a rispondere del proprio operato e, nei casi più gravi, rimuoverlo dall’ufficio. La procedura prevede alcune condizioni: il patriarca ha diritto alla piena difesa davanti al Sinodo e la decisione sinodale deve ottenere l’assenso del Romano Pontefice. Se il patriarca non rinuncia spontaneamente all’incarico, si procede all’elezione di un nuovo presidente del Sinodo, che sottopone la rimozione al voto segreto di almeno due terzi dei membri con diritto di voto.
Le modifiche ai canoni 106 e 126
Il canone 106 viene integrato con una disposizione che permette, in determinate circostanze, la convocazione del Sinodo da parte del vescovo più anziano per ordinazione episcopale avente diritto di voto; se questi non procedesse, la facoltà passerebbe ai vescovi successivi per anzianità. Il canone 126 viene invece riformulato per precisare i casi in cui la sede patriarcale diventa vacante: morte, rinuncia del patriarca o rimozione per causa grave secondo la nuova procedura. Una volta approvata la rimozione, il presidente del Sinodo informa il Papa, al quale spetta l’assenso che rende vacante la sede.
Il motu proprio non introduce una logica di conflitto tra patriarca e Sinodo, ma offre uno strumento canonico per affrontare situazioni eccezionali. Il principio di fondo resta la comunione: tra il patriarca e i vescovi, tra il Sinodo e il Romano Pontefice, e all’interno di ogni Chiesa cattolica orientale.